Deontologia Professionale

Codice Deontologico

II presente Codice Deontologico ha lo scopo di precisare le norme etiche cui mi attengo nell'esercizio della mia attività, in quanto Operatore Olistico professionale. Esso consiste in uno strumento di autoregolamentazione, trasparenza e tutela.


Art. 1 – Principi Etici 

L’Operatore Olistico fonda la propria professione sui principi etici dell’accoglienza e del rispetto, dell’autenticità e della congruenza, dell’ascolto e della gentilezza, della dignità e della responsabilità, della competenza e della saggezza.

Ogni associato di SIAF Italia è professionalmente libero di non collaborare verso obiettivi che contrastino con le proprie convinzioni etiche e con i propri valori, impegnandosi sempre a salvaguardare le esigenze del cliente.

L’Operatore Olistico adotta condotte non lesive per i propri clienti e non usa il proprio ruolo e i propri strumenti professionali per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi.

Costituisce illecito deontologico qualunque comportamento che comprometta l’immagine della categoria professionale, costituisca abuso della propria posizione professionale e/o violazione del codice penale.


Art. 2 – Competenza e Professionalità 

L’Operatore Olistico è tenuto ad operare nel proprio ambito di competenza professionale, a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale con particolare riguardo ai settori nei quali opera.

L’Operatore Olistico riconosce i limiti della propria competenza e non suscita aspettative infondate nel cliente e/o utente. L’Operatore Olistico utilizza solo strumenti e tecniche per i quali ha acquisito adeguata conoscenza e competenza e, ove necessario, formale autorizzazione.

Costituisce illecito deontologico fare uso di titoli riservati per legge ad altre categorie professionali, effettuare dichiarazioni mendaci relativamente alla propria formazione professionale e/o al proprio titolo professionale, utilizzare prassi e strumenti finalizzati alla diagnosi, alla cura, all’assistenza, alla riabilitazione.


Art. 3 – Rapporti con il Cliente 

L’Operatore Olistico nella fase iniziale del rapporto professionale fornisce al cliente, o al gruppo, istituzione, azienda, informazioni, adeguate e comprensibili circa la sua prestazione, le finalità e le modalità della stessa, nel rispetto dei limiti giuridici della riservatezza. Pertanto opera in modo che il proprio utente e/o cliente possa sottoscrivere un’informativa per esprimere il proprio consenso concernente la natura, le modalità e gli obiettivi della prestazione.

È eticamente e deontologicamente scorretto prolungare le sessioni, qualora si siano dimostrati inefficaci o dannosi. Se richiesto e possibile, l’Operatore Olistico fornisce al cliente le informazioni necessarie a ricercare altri professionisti e trattamenti più adatti.


Art. 4 – Presa in Carico 

L’Operatore Olistico si astiene dall’intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale ove problemi o conflitti personali possano interferire con la qualità e con la neutralità della prestazione professionale stessa. 

L’Operatore Olistico evita commistioni tra ruolo professionale e relazioni private, che possano interferire con il rispetto delle condivise regole deontologiche.  

Costituisce illecito deontologico il rifiuto o l’interruzione del rapporto con l’utente senza giusta causa, ovvero che non sia motivato ed accompagnato dalle necessarie cautele, per evitare vissuti di disagio nel cliente.


Art. 5 – Correttezza Professionale 

L’Operatore Olistico è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nella pratica professionale, può intervenire significativamente nella vita degli utenti; pertanto deve evitare l’uso non appropriato della sua influenza e non utilizzare indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei clienti e degli utenti destinatari della prestazione professionale. L’Operatore Olistico è responsabile delle proprie attività professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.

È vietato obbligare gli eventuali propri allievi a seguire percorsi individuali di crescita personale con i propri docenti e/o con il direttore didattico.


Art. 6 – Segreto Professionale 

L’Operatore Olistico è tenuto al rispetto dell’obbligo di mantenere il segreto professionale, salvo per i casi previsti dalla legge in vigore.

L’Operatore Olistico che, nell’esercizio della propria professione, venga a conoscenza di qualsiasi forma di sfruttamento e/o violenza su un minore, deve decidere di intervenire per contrastarla, segnalando la situazione a chi ne esercita la potestà o a chi di competenza.

Le prestazioni professionali a persone minorenni sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela. L’Operatore Olistico che, in assenza del consenso informato, giudichi necessario l’intervento professionale nonché l’assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l’Autorità Tutoria dell’instaurarsi della relazione professionale. Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell’autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.


Art. 7 – Pubblicazioni Didattiche 

L’Operatore Olistico potrà utilizzare i dati e gli elaborati raccolti durante le proprie prestazioni professionali, per pubblicazioni scientifiche, didattiche o di ricerca, fatta salva l’impossibilità di identificazione dei soggetti.

In ogni caso, i soggetti coinvolti dovranno essere messi al corrente delle finalità d’uso del materiale prodotto.

Nella sua attività professionale l’Operatore Olistico stimola i clienti o studenti all’interesse per i principi etici e deontologici.


Art. 8 – Rapporto con i Colleghi 

L’Operatore Olistico è tenuto a rispettare la professionalità dei colleghi e a mantenere rapporti basati su lealtà e correttezza.

L’Operatore Olistico promuove e favorisce rapporti di scambio e collaborazione con i colleghi. È possibile avvalersi dei contributi di altri specialisti, con i quali si realizza opportunità di integrazione delle conoscenze, in un’ottica di valorizzazione delle reciproche competenze.


Art. 9 – Esercizio della propria attività professionale 

Nell’esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente l’Associazione e la professione a qualsiasi titolo, l’Operatore Olistico è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.

Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione italiana in materia di pubblicità, l’Operatore Olistico non assume pubblicamente comportamenti scorretti e/o ingannevoli finalizzati al procacciamento della clientela. In ogni caso può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio. Il messaggio propagandistico deve essere formulato nel rispetto del decoro professionale, conformemente ai criteri di serietà, veridicità ed alla tutela dell’immagine della professione.